L’incidente di Giulia: torto o ragione?

Giulia è una donna di 38 anni, sposata con 1 figlio maschio. Lavora come impiegata part-time in una ditta di autotrasporti.
Un pomeriggio si reca all’ospedale per fare degli esami clinici di routine. Giulia crede molto nella prevenzione!
Tornata al parcheggio, uscendo in retromarcia, viene coinvolta in un incidente con un altro veicolo guidato dal Sig. Rossi, che stava facendo la stessa manovra.
Giulia ed il Sig. Rossi compilano il modulo di constatazione amichevole, che, come ne suggerisce il nome, ha lo scopo di constatare amichevolmente la dinamica dell’incidente stradale.
Ma chi decide la colpa o la ragione?
Sfatiamo una leggenda metropolitana secondo al quale la colpa o la ragione vengono assegnate arbitrariamente dalle Compagnie di Assicurazioni.
Esiste la TABELLA DELLE RESPONSABILITÀ che, riproducendo le opzioni delle dinamiche, stabilisce la responsabilità: ragione, torto, concorso di colpa o non classificato. In quest’ultimo caso, per determinare la responsabilità sarà necessario una ricostruzione della dinamica dell’incidente, che tenga conto anche delle testimonianze.

Giulia, quando ha preso in mano il modulo di constatazione amichevole, ha trovato all’interno la Tabella delle responsabilità che le aveva consegnato il suo assicuratore gentile. Così le è venuta in mente una sua raccomandazione.
È pur vero che quando ha fatto la manovra di retromarcia per uscire dal parcheggio si è accorta dell’altra autovettura in movimento e ha frenato nella speranza di non venire collisa. Quindi nella constatazione amichevole segna che era in sosta.
Il Sig. Rossi, assicurato meno consapevole, segna che stava facendo retromarcia.
Come puoi tu stesso verificare analizzando la Tabella, con queste dichiarazioni Giulia ha ragione ed il Sig. Rossi ha torto.
Che cosa sarebbe successo se anche Giulia avesse indicato la manovra di retromarcia?
In questa seconda ipotesi, vi sarebbe stato un concorso di colpa al 50%. Quindi Giulia, come il Sig. Rossi, avrebbero ricevuto il risarcimento del 50% dei danni alla propria autovettura.
La buona notizia è che in questa seconda ipotesi, quella del concorso di colpa al 50%, non sarebbe stato applicato il malus, ossia l’aumento della assicurazione per la sinistrosità.
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